• 8 Maggio 2026 19:15

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Aerei: dai biglietti ai pasti, ecco le regole sui rimborsi

Mag 8, 2026

AGI – La Commissione europea oggi ha pubblicato le linee guida per il trasporto nell’Ue sull’impossibilità di applicare costi aggiuntivi, come supplementi carburante, ai biglietti aerei già acquistati. Per garantire la trasparenza dei prezzi delle tariffe, infatti, il regolamento sui servizi aerei impone alle compagnie aeree di mostrare fin dall’inizio il prezzo finale del biglietto.

Ma cosa prevedono, in generale, le regole sui rimborsi per il trasporto aereo? La normativa comunitaria dispone specifiche forme di tutela per i passeggeri in caso di ritardo prolungato del volo. Il diritto all’assistenza – si legge sui canali informativi di Enac – comporta: la fornitura di pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

Ritardi prolungati e rinuncia al volo

Se il ritardo del volo è di almeno 5 ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. In questo caso il diritto all’assistenza è previsto fino al momento della rinuncia al volo. Per i voli intracomunitari ed extracomunitari che percorrono distanze inferiori o pari ai 1500 Km il passeggero ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 2 ore. Per quelli intra Ue che percorrono distanze superiori a 3500 Km e tutti gli altri voli che percorrono distanze comprese tra 1500 e 3500 Km il passeggero ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 3 ore. Per i voli che percorrono distanze superiori ai 3500 Km al di fuori dell’Unione Europea il passeggero ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 4 ore.

Voli in coincidenza e obblighi del vettore

Per i voli in coincidenza, solo nel caso in cui il passeggero abbia stipulato un contratto di trasporto che preveda più tratte operate dallo stesso vettore aereo e perda un volo a causa del ritardo del precedente, la compagnia aerea deve fornire: assistenza a scelta tra un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile, oppure il rimborso del prezzo pieno del biglietto e il ritorno verso il punto di partenza iniziale.

Ambito di applicazione delle tutele

Le tutele si applicano: ai voli in partenza da un aeroporto comunitario, in uno situato in un Paese non comunitario con destinazione in uno scalo Ue, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale. Non si applicano invece: ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione in uno stato Ue operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto. 

Il commento del Codacons 

“Grazie alle precisazioni dell’Ue viene ribadito un concetto chiaro: a chi ha acquistato un biglietto aereo non possono essere richiesti in un secondo momento supplementi legati all’aumento del carburante, in quanto la normativa comunitaria prevede che al momento dell’acquisto di un titolo di viaggio al consumatore sia prospettato il prezzo finale comprensivo di tutti gli oneri, supplementi, tasse e costi”, commenta il Codacons.

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