Sul tema degli autovelox è arrivata una pronuncia che rischia di cambiare il clima dei ricorsi. Con l’ordinanza 7374 del 27 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha infatti respinto il ricorso di un’automobilista sanzionata a Pescara e ha ritenuto infondata la censura sulla validità del verbale. A detta degli Ermellini, a fare la differenza è stata l’evidenza che l’apparecchio fosse stato sottoposto a verifica periodica di funzionamento entro l’anno precedente alle infrazioni.
Nello stesso provvedimento, la Suprema Corte richiama però il principio secondo cui, in caso di contestazione, spetta all’amministrazione fornire prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento.
Per capire perché questa ordinanza sta facendo discutere bisogna fare un passo indietro fino al quadro che si era consolidato nel 2024. In quell’anno la Corte di Cassazione aveva affermato che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 142 del Codice della strada, la mera approvazione dell’apparecchio non poteva essere considerata equivalente alla omologazione, requisito richiesto dalla norma per attribuire valore probatorio alle rilevazioni di velocità.
Proprio su questa distinzione si sono innestate migliaia di opposizioni alle multe elevate con dispositivi soltanto approvati. Il testo dell’articolo 142 continua del resto a parlare di “apparecchiature debitamente omologate” e non di solo apparecchi approvati o soltanto sottoposti a verifiche periodiche.
Il caso di Pescara e il passaggio che fa discutere
La vicenda nasce a Pescara, dove il giudice di pace aveva accolto il ricorso dell’automobilista contro due verbali per la mancanza di omologazione del dispositivo. In appello il Tribunale di Pescara ha ribaltato la decisione e ha considerato sufficiente l’approvazione dell’apparato e non necessaria la prova della sua omologazione.
La Corte Cassazione ha poi respinto il ricorso e ritenuto infondata la censura. I togati hanno richiamato la giurisprudenza secondo cui, quando viene contestata l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice deve accertare se il dispositivo sia stato sottoposto alle necessarie verifiche di funzionalità e taratura.
La Suprema Corte ha rilevato che l’apparecchio impiegato per l’accertamento a distanza era stato sottoposto a verifica periodica di funzionamento il 21 dicembre 2020 mentre i verbali contestati erano stati elevati il 10 e il 12 aprile 2021. Poiché le sanzioni erano quindi arrivate entro l’anno dall’ultima verifica, la Cassazione ha concluso per l’infondatezza del motivo di ricorso, pur precisando di dover correggere solo in parte la motivazione del giudice di merito.
Taratura e omologazione non sono la stessa cosa
Taratura e omologazione non coincidono, anche giuridicamente parlando. Insieme alle verifiche di funzionalità, la prima serve a dimostrare che il singolo apparecchio continui a misurare correttamente nel tempo. L’omologazione riguarda invece il riconoscimento tecnico-giuridico del dispositivo come strumento idoneo a costituire fonte di prova ai fini dell’accertamento della violazione.
Già nel 2024 la Corte di Cassazione aveva sottolineato che l’approvazione è un passaggio non sovrapponibile all’omologazione. Il testo del Codice della Strada ha poi continuato a collocare proprio l’omologazione al centro della disciplina probatoria.
Ecco allora che con l’ordinanza 7374 del 2026, la Cassazione insiste sul fatto che le apparecchiature di misurazione della velocità debbano essere periodicamente tarate e verificate e che l’amministrazione deve farsi trovare pronta nel fornire la prova sia della taratura sia dell’iniziale omologazione. Dall’altro, la Suprema Corte ha respinto il ricorso in un caso nel quale il dibattito pubblico si è concentrato soprattutto sul fatto che il dispositivo fosse privo di omologazione formale.
Che cosa cambia per chi vuole fare ricorso
Oggi impugnare una multa per superamento dei limiti di velocità, così come registrato da un autovelox fisso o mobile, è ancora possibile, ma è evidentemente diventato più difficile pensare di vincere limitandosi a sollevare in modo generico il tema dell’omologazione dell’apparecchio. Questa ordinanza mette a disposizione dei Comuni e delle polizie locali un argomento più spendibile per difendere i verbali quando riescono a produrre una documentazione completa sulle verifiche periodiche di funzionamento e sulla taratura. Il fronte dei ricorsi automatici rischia quindi di restringersi perché il giudice potrebbe ritenere non decisiva la sola mancanza di omologazione allegata in astratto, soprattutto se l’ente deposita certificazioni tecniche aggiornate.
La stessa ordinanza ribadisce che in presenza di contestazione sull’idoneità dell’apparato l’amministrazione deve offrire prova positiva mediante certificazioni di omologazione e conformità, senza affidare a mezzi alternativi di dimostrazione del corretto funzionamento. Chi riceve una multa continua quindi ad avere spazio per verificare se l’ente abbia tutta la documentazione necessaria, se le verifiche siano state svolte nei tempi corretti e se il verbale sia sorretto da un fascicolo tecnico completo.
Gli altri motivi di ricorso restano aperti
La nuova ordinanza della Corte di Cassazione non riguarda soltanto la tenuta tecnica dell’autovelox. Il collegio giudicante ha infatti respinto anche la censura relativa al tratto stradale e ricordato che la scelta delle strade o dei tratti nei quali è ammesso il rilevamento a distanza senza contestazione immediata è rimessa al prefetto, con valutazioni che hanno un contenuto discrezionale e che non possono essere rimesse in discussione dal giudice nel merito.
Nel caso di Pescara, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito elementi sufficienti per dimostrare l’inidoneità del tratto inserito nel decreto prefettizio ed “è stato accertato che l’apparecchio utilizzato per la rilevazione a distanza delle infrazioni contestate fosse stato sottoposto alla verifica periodica di funzionamento nell’arco dell’anno dall’ultima verifica di funzionamento dell’apparecchio” e di conseguenza è stata rilevata “l’infondatezza della censura“.
Non è però detto che ogni contestazione sia destinata a cadere. Restano rilevanti i profili relativi alla corretta segnalazione preventiva della postazione, alla validità del decreto prefettizio quando richiesto, alla completezza del verbale, alla regolarità della notificazione e alla produzione documentale da parte dell’amministrazione. Anche perché il Codice della strada continua a prevedere garanzie formali e la giurisprudenza non abolito l’onere probatorio dell’ente accertatore.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato nel 2026 il percorso per il nuovo decreto sull’omologazione dei dispositivi di rilevazione con la trasmissione del testo per la notifica a Bruxelles. Lo stesso Mit ha comunicato che, su circa 11.000 dispositivi informalmente rilevati, solo 1.000 sarebbero automaticamente omologati secondo il nuovo impianto. Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è già comparso a febbraio 2026 il decreto dirigenziale che fa espressamente riferimento all’omologazione dispositivi stradali per l’accertamento delle infrazioni.