• 22 Gennaio 2026 18:58

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Chi guidava davvero? La Cassazione riscrive le regole su multa e ricorso

Gen 22, 2026

La richiesta di comunicare chi era alla guida quando c’è di mezzo il pagamento di una multa e una sanzione accessoria, nasce come passaggio tecnico che per anni si è trasformato in una trappola procedurale. Le varie decisioni della giurisprudenza, tra cui la nuova sentenza della Corte di Cassazione (la numero 32988 del 2025), hanno rimesso ordine e chiarito come l’obbligo di comunicazione non possa vivere di vita propria e rimanere scollegato dalla sorte del verbale principale.

Gran parte dei contenziosi nasce infatti dal fatto che l’infrazione viene contestata al proprietario del veicolo e non a chi guidava. Questo scollamento tra soggetto sanzionato e soggetto responsabile della condotta ha reso la comunicazione del conducente un passaggio obbligato e delicato. La sentenza chiarisce che non si può pretendere collaborazione piena quando l’atto che genera l’obbligo è ancora giuridicamente instabile.

Il meccanismo originario della multa

Quando un’infrazione non viene contestata immediatamente al conducente, l’amministrazione chiede al proprietario del veicolo di indicare le generalità di chi guidava così da applicare la sanzione accessoria della perdita di punti. Si tratta di un meccanismo pensato per far funzionare il sistema della patente a punti. Nella pratica finisce per colpire chi esercita il diritto di difesa. Fino a questo momento, anche se l’automobilista presentava ricorso contro la multa, doveva comunque comunicare entro 60 giorni chi era alla guida, altrimenti scattava una seconda multa per omissione. Una lettura che ha costretto molti automobilisti a scegliere tra due strade rischiose, perché indicare il conducente significava accettare la validità del verbale mentre non farlo esponeva a una sanzione aggiuntiva.

Il problema andava ricercato nel fatto che la comunicazione del conducente veniva pretesa quando la legittimità della multa era ancora incerta. In altre parole, si chiedeva di collaborare all’esecuzione di una sanzione che un giudice avrebbe potuto annullare di lì a poco. Questa situazione ha generato migliaia di contenziosi e una incertezza applicativa, soprattutto per le infrazioni rilevate tramite autovelox e sistemi automatici.

La vicenda sotto esame

La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione prende avvio da una sanzione per eccesso di velocità accertata tramite autovelox, che il proprietario del veicolo aveva deciso di contestare. In contemporanea alla presentazione del ricorso contro il verbale, l’automobilista aveva informato l’ente accertatore dell’esistenza del giudizio pendente con l’invio di una comunicazione via PEC in linea con le indicazioni ministeriali. Nonostante questa segnalazione, l’amministrazione aveva comunque notificato un secondo verbale, con un importo superiore ai 300 euro, imputando la violazione dell’articolo 126-bis del Codice della Strada per la mancata comunicazione entro 60 giorni delle generalità di chi era alla guida.

Dopo l’esito sfavorevole nei primi due gradi di giudizio, nei quali i giudici avevano sostenuto che la pendenza del ricorso non rappresentasse un motivo valido per sospendere l’obbligo di comunicazione, la vicenda è approdata in sede di legittimità con un esito opposto. I giudici hanno infatti chiarito che l’obbligo di fornire i dati del conducente non può nascere finché i procedimenti amministrativi o giurisdizionali non sono conclusi. Di conseguenza, se il verbale che costituisce il presupposto della richiesta viene annullato, viene meno anche la base giuridica su cui fondare la pretesa di comunicazione dei dati della patente.

La svolta della Cassazione e il principio affermato

Con la sentenza 32988 del 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligo di comunicare i dati del conducente resta sospeso finché è pendente il ricorso contro il verbale. I giudici hanno riconosciuto che l’obbligo accessorio non può precedere l’accertamento della violazione. Secondo la Suprema Corte, nel momento in cui l’automobilista impugna la multa, il procedimento sanzionatorio entra in una fase di sospensione. Si tratta di una conseguenza del diritto di difesa: finché non si stabilisce se il verbale è valido non può nascere un obbligo che ne presuppone l’esistenza. Questa interpretazione impedisce che la richiesta di comunicazione venga usata come strumento sanzionatorio autonomo e scollegato dalla violazione principale. La sanzione accessoria diventa una conseguenza della multa.

Se il ricorso viene accolto

Una volta ricevuto il verbale, l’automobilista può scegliere di impugnarlo davanti al Giudice di Pace oppure di presentare ricorso al Prefetto nel rispetto dei termini previsti dalla legge, che decorrono dalla notifica della sanzione. Il ricorso deve contenere i dati del verbale, le generalità del ricorrente, l’esposizione dei motivi di contestazione e la richiesta di annullamento. Bisogna allegare la documentazione utile a dimostrare l’errore o l’illegittimità della multa. Il ricorso va presentato nei modi e nei tempi previsti per evitare la dichiarazione di inammissibilità con la conseguenza che la multa diventa definitiva e la ripartenza degli obblighi accessori compresa – se prevista – la comunicazione di chi era alla guida.

Nel caso in cui il giudice annulli il verbale l’effetto è immediato. Vengono meno la multa, la decurtazione dei punti e il fondamento della richiesta di comunicazione. In questo modo, si evita che l’automobilista venga sanzionato per non aver collaborato a un procedimento che a posteriori risulta infondato. Uno degli aspetti più distorsivi del sistema precedente era il fatto che la sanzione per omessa comunicazione dei dati risultasse più onerosa della multa originaria. In pratica l’automobilista che contestava un eccesso di velocità poteva ritrovarsi a pagare di più per non aver indicato chi guidava, anche se la prima multa veniva poi annullata. Proprio questo squilibrio è stato uno dei motivi per cui la Cassazione è intervenuta in modo così netto.

Se il ricorso viene respinto

Se invece il ricorso viene rigettato e la multa è confermata, la comunicazione del conducente torna a essere dovuta, ma con una differenza. L’amministrazione deve inviare una nuova richiesta ed è solo da quel momento che decorrono i 60 giorni per indicare chi era alla guida. Viene a cadere l’obbligo retroattivo legato alla notifica originaria del verbale. Da quel momento la multa non è più una pretesa contestata, ma un atto accertato che fa scattare gli obblighi collegati, compresi quelli che erano rimasti sospesi durante il giudizio. In particolare se l’infrazione comporta la decurtazione dei punti, l’amministrazione deve inviare un nuovo invito formale a comunicare le generalità di chi era alla guida: da questa richiesta decorre il termine di 60 giorni per adempiere.

Cosa conviene fare

Anche se non c’è più l’obbligo di comunicare subito i dati del conducente, è consigliabile informare l’organo accertatore dell’avvenuta presentazione del ricorso, specificando che la comunicazione è sospesa in attesa dell’esito. La sentenza non cancella l’obbligo di comunicare chi guidava, ma ne ridisegna il momento in cui nasce. Chi presenta ricorso contro una multa che comporta la perdita di punti non deve in definitiva comunicare immediatamente chi era alla guida. L’obbligo resta congelato fino alla decisione definitiva e può riattivarsi solo se il verbale viene confermato.

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