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Cambio compagnia assicurativa prima della scadenza, quando è possibile e come si fa

Ago 15, 2025

Il cambio della compagnia assicurativa dell’auto prima della scadenza del contratto non è un’operazione semplice e indolore. Le norme che regolano il recesso anticipato da una polizza Rc auto sono tutt’altro che flessibili. Chi intende liberarsi da un contratto assicurativo in corso è chiamato a considerare con attenzione il motivo del recesso, i termini contrattuali sottoscritti e la presenza di penali o vincoli normativi.

Nel maggior parte dei casi la Rc auto ha durata annuale e scade automaticamente alla data fissata, senza bisogno di comunicazioni di disdetta da parte dell’assicurato. Questa semplificazione è stata introdotta con la legge 221 del 2012, che ha eliminato il tacito rinnovo, un tempo prassi abituale. Grazie a questa modifica legislativa, oggi è sufficiente stipulare una nuova polizza con un’altra compagnia perché quella vecchia perda efficacia.

Cosa succede quando si cambia compagnia assicurativa alla scadenza

Nessuna raccomandata, nessun fax, nessuna dichiarazione formale: il contratto si estingue per effetto della legge stessa, con la sola accortezza di sottoscrivere la nuova polizza prima della scadenza di quella precedente, per evitare di circolare senza copertura assicurativa. È la procedura più semplice e priva di rischi legali o economici.

Ben diversa è la situazione nel caso in cui si voglia interrompere il contratto prima del suo termine naturale. In assenza di motivazioni particolari, la compagnia può opporsi oppure chiedere l’intero pagamento del premio residuo. La maggior parte delle polizze RCA stipulate annualmente non prevede clausole di recesso anticipato su semplice richiesta dell’assicurato, a meno che non si verifichino condizioni particolari.

Quando si verifica uno di questi eventi – vendita, furto, incendio, rottamazione, decesso – il contratto si estingue per sopravvenuta impossibilità dell’oggetto assicurato: il veicolo non esiste più oppure è passato ad altro proprietario. Di conseguenza la compagnia assicurativa è tenuta a riconoscere la cessazione del contratto. In questi casi, l’assicurato ha diritto anche a ottenere la restituzione del premio non goduto.

Una particolare attenzione va riservata ai contratti stipulati online o telefonicamente. Rientrano infatti nel campo di applicazione del Codice del Consumo che garantisce all’utente il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla stipula. In questo lasso di tempo è possibile annullare il contratto senza necessità di fornire motivazioni e senza penalità, a patto che non sia stato aperto alcun sinistro.

Conservazione della classe di merito

Un aspetto che può generare confusione tra gli automobilisti riguarda la conservazione della classe di merito nel caso di cambio compagnia. Dal 2015, tutte le compagnie devono aggiornare e condividere l’attestato di rischio elettronico attraverso una banca dati centralizzata, gestita dall’Ivass. Questa modifica garantisce il mantenimento della classe CU anche cambiando assicuratore.

Le polizze multiveicolo o flotte familiari offrono sconti progressivi in base al numero di veicoli assicurati, ma impongono un vincolo contrattuale più stretto. In questi casi, il recesso anticipato per un solo veicolo può far decadere gli sconti cumulativi e provocare un aumento del premio per i restanti mezzi.

Penali in caso di recesso anticipato non giustificato e comunicazione

Chi decide di cambiare compagnia prima della scadenza senza una causa giustificata, ad esempio per motivi economici o insoddisfazione, rischia di trovarsi a pagare il premio fino alla fine del contratto. Alcune assicurazioni propongono soluzioni più flessibili, come le polizze a consumo o mensili: permettono una maggiore libertà ma vanno sottoscritto in anticipo.

Nel momento in cui si è legittimati a chiudere il contratto in anticipo – per esempio in caso di vendita del veicolo – bisogna presentare alla compagnia copia del documento che certifica l’avvenuto passaggio di proprietà. Solo allora si può richiedere il rimborso del premio residuo e se si è già in possesso di un altro mezzo chiedere il trasferimento della stessa polizza.

Oltre ai casi previsti dalla legge ci sono però casi circostanze in cui è possibile invocare il recesso per giusta causa: per esempio, se la compagnia non rispetta gli obblighi contrattuali, se aumenta il premio in modo unilaterale e ingiustificato o se modifica le condizioni generali senza consenso dell’assicurato. In questi casi si può chiedere l’annullamento anticipato senza penali con eventuale rimborso del residuo.

Cambio compagnia e veicoli aziendali tra leasing e noleggio a lungo termine

Nel caso delle auto aziendali, il cambio di compagnia assicurativa è legato al responsabile della flotta o al fleet manager che gestisce la copertura di tutti i veicoli. Le aziende stipulano in genere contratti collettivi, anche pluriennali, che includono condizioni su misura e garanzie estese. In questo contesto un recesso anticipato è soggetto a vincoli contrattuali più rigidi che prevedono penali elevate e clausole di vincolo minimo.

Per i veicoli in leasing o noleggio a lungo termine, la polizza non è gestita dall’utilizzatore, bensì dalla società proprietaria del mezzo. Significa che non è possibile cambiare compagnia in autonomia né rescindere il contratto assicurativo. L’assicurazione è parte integrante del contratto di leasing e ogni variazione è disciplinata da condizioni prefissate. Nel caso di gravi inadempienze da parte della compagnia, il locatore può decidere per un cambio.

Assicurazioni online, praticità ma anche attenzione

Il mercato delle assicurazioni online ha aperto nuove possibilità agli utenti con strumenti digitali per confrontare i prezzi e passare da una compagnia all’altra in pochi click. Va da sé come il vero risparmio non si misura solo in euro, ma anche nella trasparenza delle condizioni, nella facilità di gestione delle pratiche, nella qualità dell’assistenza in caso di sinistro.

Sospensione temporanea della polizza: l’alternativa al recesso

Al posto del recesso anticipato, molte compagnie offrono la possibilità di sospendere la polizza per periodi definiti, fino a un massimo di 12 mesi. Questa opzione è utile per chi prevede di non utilizzare il veicolo per un lungo periodo, ad esempio durante l’inverno o in caso di trasferimento all’estero. Durante il periodo di sospensione, l’assicurato non paga il premio, ma nemmeno gode di copertura, e deve custodire l’auto in luogo privato.

Un’alternativa al contratto annuale classico è la polizza temporanea, che può durare da 5 giorni a 6 mesi. Queste formule offrono flessibilità, ma presentano premi giornalieri più alti e coperture limitate. Non sempre è previsto il diritto di ripensamento e in caso di sinistro l’assicurato rischia di trovarsi con franchigie elevate o garanzie ridotte rispetto ai contratti ordinari.

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