Con l’arrivo della fredda stagione, i conducenti italiani si preparano a fronteggiare condizioni climatiche avverse, che impongono un’attenzione particolare alla sicurezza stradale. Ecco perchè ogni anno scatta l’obbligo di dotazioni adeguate, tra cui l’uso di pneumatici invernali, catene o calze da neve. Valide su alcune strade extraurbane e autostradali, le normative sono differenziate in base all’area geografica, con periodi che vanno dal 15 ottobre al 30 aprile a seconda delle condizioni atmosferiche locali.
La normativa generale
La normativa di riferimento a livello nazionale è il Decreto Ministeriale n. 1580, emanato il 16 gennaio 2013 dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit): “Fuori dai centri abitati – si legge -, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali, ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio”.
Premesso che il periodo di obbligo va dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno, “gli enti proprietari o concessionari che avessero già adottato provvedimenti con un intervallo temporale diverso sono invitati a rettificare la data del termine di fine periodo secondo l’indicazione che precede”. Inoltre, “nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto”.
Le stesse misure sono altresì adottabili all’interno dei centri abitati, laddove vi fossero le condizioni. Le direttive sono poi confluite nell’art. 6 del Codice della Strada, dove il comma 4 lettera e) recita: “[L’ente proprietario della strada può] prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”.
Per quanto riguarda il 2024, la maggior parte delle ordinanze entra in vigore oggi, venerdì 15 novembre, e terminerà il 15 aprile 2025. Tuttavia, certe regioni e province anticipano o prolungano il periodo obbligatorio. Osservare le disposizioni è essenziale per una duplice ragione: evitare le sanzioni stabilite dal Codice della Strada, garantire la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.
Le dotazioni ammesse
Gli pneumatici invernali costituiscono una soluzione preziosa in caso di maltempo. Rispetto alla tipologia estiva, le Case produttrici li progettano in modo specifico affinché mantengano l’aderenza su superfici scivolose, quali neve, ghiaccio o asfalto freddo. La loro composizione di mescole speciali permette al battistrada di rimanere elastico, pure a temperature inferiori ai 7 °C, assicurando una migliore tenuta.
Il regolamento prevede anche che gli pneumatici invernali siano conformi all’indice di velocità riportato sul libretto di circolazione del veicolo. Con la circolare 1049 del 2014 del Mit, si rende possibile il ricorso a un modello con un valore inferiore rispetto a quanto riportato, purché non minore di Q (160 km/h) e sia espressamente specificato come “pneumatico invernale”.
Nonostante la marcatura M+S (Mud + Snow, fango + neve) sia sufficiente per circolare in Italia, il simbolo 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake) indica una qualità superiore: raffigurante un fiocco di neve all’interno di una montagna, attesta l’esito positivo ottenuto in test rigorosi su tratti nevosi.
In alternativa, il legislatore nazionale consente di ricorrere a gomme All Season, altrimenti chiamate quattro stagioni. Sono progettatieallo scopo di affrontare qualsiasi periodo dell’anno, raccomandate soprattutto a chi vive in aree con climi miti, dove le nevicate sono rare e moderate. Ma è importante considerare che, sebbene offrano una buona versatilità e siano più economici, non possono competere con gli invernali a livello di prestazioni in presenza di neve o ghiaccio.
Coloro che percorrono occasionalmente strade innevate, potrebbero ricorrere alle catene da neve. Montate sulle ruote motrici, offrono un’ottima aderenza. All’inizio, il montaggio richiede un po’ di pratica, perciò sarebbe opportuno prenderci confidenza esercitandosi, senza attendere il sopraggiungere di un’emergenza.
In caso di imprevisti, le calze da neve, introdotte mediante una circolare del Mit lo scorso anno dopo una battaglia durata ben 20 anni, sono un’opzione davvero interessate. Realizzate in materiali tessili, queste ‘calzature’ sono facili e rapidi da installare. Migliorano il grip su superfici scivolose, ma in confronto alle catene hanno una durata limitata. Mentre si usa un dispositivo supplementare di sicurezza, il limite di velocità è di 50 km/h, come indica anche Regione Lombardia.
Le direttive degli enti locali
Valle d’Aosta
Simbolo di rigidità climatica, la Valle d’Aosta fa valere l’ordinanza su tutto il territorio dal 15 ottobre 2024 al 15 aprile 2025.
Piemonte
La diversificazione tra province è notevole. Novara, Torino e Verbania-Cusio-Ossola vanno dal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025. Ad Alessandria e Asti iniziano il 15 novembre 2024 e terminano il 31 marzo 2025. Infine, a Cuneo l’obbligo è annuale, un unicum in Italia.
Lombardia
In Lombardia, gli obblighi sono assenti per Milano e provincia. In quelle di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Pavia e Varese le ordinanze entrano in vigore il 15 novembre 2024 e durano fino al 15 aprile 2025. A Sondrio vale dal 10 novembre 2024 al 31 marzo 2025.
Veneto
Le ordinanze venete si distinguono per una certa variabilità. A Verona, Belluno e Padova, si applica il periodo standard, a Vicenza è esteso fino al 30 aprile 2025. Al contrario, il Comune di Pastrengo ne dispone l’impiego fino al 15 marzo 2025.
Liguria
La provincia di Genova adotta un calendario diverso rispetto al resto della regione (15/11-15/04), iniziando l’obbligo già il 1° novembre 2024.
Trentino-Alto Adige
La finestra nella provincia di Trento è quella canonica, mentre quella di Bolzano adotta un approccio pragmatico: “Durante i periodi di precipitazione di carattere nevoso e/o in caso di neve o di possibile formazione di ghiaccio sul piano viabile”.
Emilia-Romagna
L’Emilia-Romagna presenta una delle situazioni più articolate. Se nelle province di Bologna, Parma, Reggio-Emilia e Rimini non ci sono “complicazioni”, Forlì-Cesena prolunga fino al 30 aprile 2025 e Ravenna richiede dotazioni invernali per tutto l’anno.
Toscana
Tutto regolare: dal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025. Un caso a parte è il Comune di Castellina in Chianti, dove l’obbligo è cominciato prima, il 2 novembre 2024.
Marche
L’unica particolarità è il Maceratese, che va dal 1° novembre 2024 al 30 aprile 2025. Fa storia a parte il Comune di Fossombrone, in cui è attivo da 1° novembre 2024 al 31 marzo 2025.
Lazio
L’unica eccezione è il Comune di Paliano, dove l’ordinanza scatta il 1° dicembre 2024 e termina il 15 marzo 2025.
Abruzzo, Molise e Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia
Queste regioni mantengono un quadro semplice, con ordinanze uniformi per tutto il territorio.
Sardegna
L’obbligo di pneumatici invernali, catene o calze da neve parte il 1° dicembre 2024 e termina il 15 marzo 2025.