I rimorchi sono una categoria di veicoli privi di motore, progettati per essere trainati da altri mezzi. Sono considerati parte integrante del traffico stradale e possono essere suddivisi in diverse tipologie, ciascuna adatta a specifici scopi di trasporto.
Ci sono i rimorchi per il trasporto di persone, dotati di almeno due assi, che possono essere utilizzati per il trasporto di passeggeri. Possono includere semirimorchi, collegati alla motrice solo tramite una parte della struttura, e altri tipi di carrozzeria specializzata.
I rimorchi per il trasporto di merci sono utilizzati per spostare carichi di vario genere.
I rimorchi per trasporti specifici comprendono quelli dotati permanentemente di carrozzerie specializzate per il trasporto di merci o attrezzature particolari.
I rimorchi a uso speciale sono progettati per utilizzi specifici e non rientrano nelle categorie tradizionali. Pensiamo ai caravan rimorchi adatti al trasporto di persone e dotati di uno o due assi distanti non più di 1 metro.
I cosiddetti Tats (Trasporto di attrezzature turistiche e sportive) sono rimorchi destinati al trasporto di attrezzature come alianti e imbarcazioni. Possono essere dotati di uno o due assi distanti non più di 1 metro.
I semirimorchi sono una categoria che comprende rimorchi in cui una parte si sovrappone alla motrice. Quando un semirimorchio è collegato a un trattore, il complesso viene definito autoarticolato.
Immatricolazione del rimorchio auto, come fare
Dal primo agosto 2003 è stata abolita l’iscrizione al Pubblico registro automobilistico per tutti i rimorchi con una massa massima inferiore a 3.500 chilogrammi. Per procedere con l’immatricolazione di un rimorchio occorre presentare una serie di documenti che includono il modulo TT2119 compilato, una copia di un documento di identità, il certificato di conformità del carrello e l’attestazione di pagamento delle relative tasse.
L’intestatario può presentare la documentazione alla Motorizzazione Civile o avvalersi dei servizi di un’agenzia specializzata in pratiche auto, corrispondendo il relativo compenso. Le spese stimabili sono pari a 90 euro per l’assistenza di un’agenzia specializzata che fa da intermediario, mentre sono pari a 47,57 euro ovvero quasi la metà nel caso in cui l’intestatario proceda in autonomia con le pratiche.
La funzione del gancio di traino
Il gancio di traino è un accessorio fondamentale per veicoli dotati di un sistema di freno inerziale, realizzato in metallo. Questo dispositivo, installato sul lato posteriore dell’auto, consente di collegare rimorchi leggeri come roulotte, carrelli per barche o cabine per cavalli al veicolo trainante.
È indispensabile il rispetto dei requisiti di carico: se il peso non supera i 750 kg e la massa complessiva tra rimorchio e veicolo trainante è inferiore a 3,5 tonnellate è sufficiente la patente di categoria B per la guida. Oltre questi limiti è richiesta la patente di categoria E. Esistono diverse tipologie di ganci di traino per auto. Tra le principali ci sono i ganci fissi e i ganci estraibili o mobili.
I ganci fissi, sebbene più convenienti dal punto di vista economico, sono visibili dall’esterno in modo permanente.
Al contrario, i ganci estraibili o mobili hanno un costo maggiore ma offrono la possibilità di essere nascosti sotto il veicolo quando non sono in uso. Questa versatilità li rende adatti non solo per le auto, ma anche per una vasta gamma di veicoli a motore.
Come montare il gancio di traino
Nonostante il decreto semplificazioni, emanato a settembre 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, abbia snellito le procedure di omologazione dei ganci traino, eliminando la necessità di collaudi presso le sedi della Motorizzazione, resta necessaria la dichiarazione di “lavori a regola d’arte” da parte di un’officina specializzata e accreditata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La normativa, contenuta nel comma 1 dell’articolo 78 del Codice della Strada, richiede per l’omologazione del gancio traino l’aggiornamento del libretto di circolazione. A questo scopo è necessario presentare una serie di documenti:
il modello TT2119 compilato;
la dichiarazione di montaggio conforme ai regolamenti vigenti, rilasciata dall’installatore;
la scheda tecnica del gancio installato, fornita dall’azienda costruttrice;
una copia della carta di circolazione;
i versamenti relativi agli oneri di pratica pari a 25 euro per la Motorizzazione civile e a 14,62 euro di imposta di bollo.
Circolare con un gancio non a norma o non omologato comporta una sanzione amministrativa che può superare i 400 euro, con possibile ritiro della carta di circolazione. In caso di superamento delle limitazioni dimensionali e di peso, le multe possono essere esose.
Dopo aver installato il gancio traino sull’auto bisogna verificare l’adeguatezza della propria polizza assicurativa. Poiché il gancio di traino può generare sinistri o danneggiamenti occorre contattare la compagnia assicurativa per comunicare l’aggiunta e l’omologazione del dispositivo.
Le regole sulla circolazione
Affinché i rimorchi siano autorizzati a circolare bisogna essere in possesso della a carta di circolazione dedicata ed eventualmente di alcuni documenti integrativi: una targa specifica nel caso in cui il rimorchio sia stato immatricolato a partire dal 20 febbraio 2013 oppure una targa ripetitrice nel caso in cui sia stato immatricolato prima di questa data.
La procedura di revisione dei rimorchi auto
Dal 2018 le revisioni dei rimorchi con una massa complessiva non superiore a 3.500 kg (categorie O1 e O2) sono soggette a scadenze identiche a quelle previste per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori: ogni 4 anni dalla prima immatricolazione e, successivamente, ogni 2 anni.
Durante la fase iniziale di implementazione di queste nuove disposizioni, che va dal 2018 al 2020, è stato istituito un calendario per i controlli tecnici dei veicoli già in circolazione. Il tutto per mitigare i disagi per gli utenti, data la grande quantità di rimorchi da sottoporre a revisione: nel periodo compreso tra il 21 maggio 2018 e il 31 dicembre 2018, i rimorchi immatricolati fino al 31 dicembre 2000 dovevano essere revisionati, escludendo quelli già sottoposti a revisione nel 2016 o 2017.
Durante questo periodo, il controllo tecnico poteva essere effettuato in qualsiasi mese, anche diverso da quello di immatricolazione. Nel corso del 2019, nei mesi corrispondenti a quelli della prima immatricolazione, dovevano essere revisionati i rimorchi immatricolati dal primo gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, nonché quelli immatricolati prima del 2001 e non revisionati nel 2017 o 2018.
Infine, nel 2020, nei mesi corrispondenti alla prima immatricolazione o alla revisione precedente, i rimorchi immatricolati dopo il primo gennaio 2007 dovevano essere sottoposti a revisione, così come quelli per i quali erano trascorsi 4 anni dalla prima immatricolazione o 2 anni dalla precedente revisione.
I carrelli appendice
I carrelli appendice sono veicoli rimorchiati caratterizzati da non più di due ruote e destinati al trasporto di attrezzature o bagagli. Si distinguono dal concetto di rimorchio in quanto sono considerati parte integrante dell’unico veicolo al quale sono associati, assumendo la funzione di accessorio. Questi carrelli non possiedono una targa propria né una carta di circolazione e non sono registrati nel PRA.
Sono dotati di una targa ripetitrice gialla rilasciata dalla Motorizzazione civile, la cui sequenza alfanumerica corrisponde a quella del veicolo principale al quale sono collegati. Il numero di telaio del carrello appendice è annotato sulla carta di circolazione del veicolo principale. La documentazione di circolazione del veicolo principale include le dimensioni del carrello che devono rispettare il limite di larghezza del veicolo trainante, insieme ad altre informazioni quali il tipo di frenatura, la massa complessiva e il tipo di carrozzeria del carrello appendice.
I carrelli appendice possono essere trainati da diversi tipi di veicoli, tra cui autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo, autobus, autoveicoli per uso speciale e autocaravan. Sono classificati in tre categorie:
agganciabili anche ad autoveicoli con massa a vuoto fino a 1000 kg: devono avere una massa complessiva fino a 300 kg, una lunghezza massima di 2 metri, una larghezza massima di 1,20 metri e un’altezza massima di 2,50 metri;
agganciabili ad autoveicoli con massa a vuoto superiore a 1000 kg: devono avere una massa complessiva fino a 600 kg, una lunghezza massima di 2,50 metri, una larghezza massima di 1,50 metri e un’altezza massima di 2,50 metri;
agganciabili solo agli autobus con massa a vuoto superiore a 2500 kg: devono avere una massa fino a 2 tonnellate, una lunghezza massima di 4,10 metri, una larghezza massima di 1,80 metri e un’altezza massima di 2,50 metri.