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Spazio al licenziamento per «competitività» – Il Sole 24 Ore

Dic 30, 2016

La legittimit del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non condizionata dalla necessit di fronteggiare un andamento economico negativo o di rientrare da spese notevoli di carattere straordinario, potendo il riassetto aziendale essere stato legittimamente determinato dall’obiettivo di salvaguardare la competitivit nel settore in cui l’impresa opera.

In questo contesto, prosegue la Corte di cassazione con sentenza n. 25201 del 7 dicembre 2016, risulta legittimo il recesso datoriale giustificato con l’esigenza tecnica di rendere pi snella la catena di comando, senza che alla base del provvedimento vi debba essere una congiuntura sfavorevole e non meramente contingente, tale da influenzare negativamente la normale attivit produttiva. Il caso giudicato era relativo al licenziamento del direttore operativo di un’impresa, che aveva effettivamente soppresso la posizione per eliminare un anello della catena di comando e di assicurarsi, quindi, una gestione aziendale pi snella. In appello il licenziamento era stato ritenuto illegittimo, in quanto era onere del datore di lavoro fornire la dimostrazione che il riassetto produttivo era stato perseguito con lo scopo di fronteggiare una situazione sfavorevole e non meramente contingente o, in alternativa, per sostenere notevoli spese di carattere straordinario.

La Cassazione afferma invece che la preesistenza di una crisi economico-finanziaria o di un altro dato fortemente negativo, tale da condizionare la prosecuzione dell’attivit aziendale, non costituisce una precondizione a cui il licenziamento per giustificato motivo oggettivo debba essere ancorato.

La Corte ricorda precedenti pronunce che sposano l’indirizzo per cui il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere giustificato dalla necessit di fronteggiare situazioni sfavorevoli, ma d tuttavia atto anche di un secondo orientamento, secondo cui le ragioni produttive ex articolo 3 della legge 604/66 alla base del licenziamento presuppongono una riorganizzazione o una ristrutturazione aziendale, ma non sono strettamente collegate ad una finalit che sia diretta a limitare gli effetti di una crisi economico-finanziaria.

La Cassazione sposa quest’ultimo indirizzo ed evidenzia che le ragioni inerenti all’attivit produttiva o all’organizzazione del lavoro possono essere le pi disparate, senza che le si possa ridurre a quelle che presuppongono la necessit di fronteggiare situazioni sfavorevoli. Un’interpretazione di segno contrario, aggiungono i giudici di legittimit, si pone in contrasto con il precetto costituzionale che tutela l’iniziativa economica e la libert di impresa, la cui autonomia finisce per essere irrimediabilmente compressa nel caso in cui la decisione datoriale di ridurre l’organico debba sottostare alla preesistenza di una crisi aziendale o a una condizione sfavorevole di mercato.

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