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5G, adesso il Governo ha il Golden Power per bloccare le forniture cinesi

Mar 26, 2019

Le reti 5G da oggi sono soggette al Golden Power, un potere speciale che consente al Governo di agire a tutela della difesa e sicurezza nazionale sulle infrastrutture strategiche – fra cui quelle di telecomunicazioni. Ieri con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 22/2019, dedicato per lo più al tema Brexit, è entrata in vigore una modifica delle norme sui poteri speciali applicati agli “assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni”.

Nello specifico il documento sottolinea che l’esigenza si è manifestata “in conseguenza dell’evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale”. Il tema com’è risaputo riguarda soprattutto Huawei.

Di conseguenza la stipula con soggetti extra-UE di contratti o accordi aventi ad oggetto l’acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti 5G dovranno essere soggetti a notifica e potranno incorrere in un veto o all’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni.


“A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano”, si legge nel teso in gazzetta.

Per soggetto esterno all’Unione Europea si intendono:

  • qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell’amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito
  • qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell’amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1)
  • qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell’amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l’applicazione della disciplina di cui al presente articolo.

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