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Tar Sardegna: illegittimo il bando preparato dall’assessore

Feb 13, 2018

Il bando doveva essere preparato dal dirigente e non dall’assessore e, inoltre, i concorsisti avrebbero dovuto avere la possibilit di partecipare a pi ambiti della procedura. Questi i punti su cui si sono basate la sentenze con cui il Tar della Sardegna il 31 gennaio ha annullato il concorso per l’assunzione di 20 dirigenti tra Regione, Enas (Ente acque della Sardegna) e Agenzia Aspal (Agenzia sarda per le politiche attive per il lavoro), per cui erano gi state depositate 3mila domande. Un provvedimento che riporta tutto al punto di partenza annullando la prova preselettiva in programma per il 20 febbraio.

La decisione della seconda sezione del Tribunale amministrativo di Cagliari ha accolto i ricorsi degli avvocati presentati per conto di una dipendente della Regione e due dirigenti (uno Inps e uno Laore) e annullato la procedura. Primo elemento considerato critico dai ricorrenti e bocciato dal collegio, riguarda il bando e i criteri. Bando predisposto in base alla legge regionale 6 del 14 giugno 2000 che assegna la competenza su atti di gestione o provvedimenti amministrativi ai dirigenti. Ci che si richiama proprio nella sentenza: Nel caso di specie stata la Giunta regionale ad emanare i criteri concorsuali e l’assessore ad emanare il bando – si legge nella sentenza dispositivo – nonostante tali provvedimenti rappresentino atti di gestione per l’acquisizione del personale (con individuazione delle relative modalit tecniche).

Non solo. L’assessore e la Giunta regionale, titolari (solo) di funzioni di “direzione politica”, non potevano esercitare sfere di poteri che sono state per legge (con affermazione di un principio fondamentale trasversale nazionale-regionale) attribuite alla dirigenza, trattandosi di competenze propriamente “amministrative”. L’ indizione del bando, si legge ancora, nonch di definizione dei correlati criteri, spettava al dirigente competente in materia e non all’assessore al personale e alla Giunta regionale. C’ poi un altro aspetto, ed quello relativo agli ambiti in cui era diviso il concorso per cui era difficile comprendere con quale logica – per esempio – il settore giuridico amministrativo sia stato distinto rispetto al settore giuridico amministrativo specifico per le politiche del lavoro. Scelta non coerente con i principi di logicit. C’ poi anche l’aspetto legato alla partecipazione, irragionevole consentire l’accesso a un solo ambito.

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