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Migranti, la Cassazione: protezione umanitaria, decreto Salvini non è retroattivo

Feb 19, 2019

Le nuove norme restrittive sulla protezione umanitaria varate dal decreto sicurezza non possono essere applicate alle domande che sono state presentate prima del 5 ottobre, data di approvazione del decreto.

Lo ha stabilito la corte di Cassazione con una sentenza depositata oggi che potrebbe allungare di molto i reali effetti del decreto sicurezza sulla protezione umanitaria visto che la maggior parte delle domande che sono state esaminate ( e respinte) in questi mesi dalle Commissioni d’asilo sono state tutte presentate prima di ottobre. Sono più di 23.000 i migranti che negli ultimi quattro mesi si sono visti negare qualsiasi tipo di protezione in applicazione della legge Salvini e ora è prevedibile una pioggia di ricorsi.

L’ultimo dato di gennaio ha visto crollare la concessione dei permessi umanitari al 2 per cento. Erano il 28 per cento a maggio del 2018. In realtà, già prima dell’approvazione del decreto, applicando una direttiva del Viminale, le commissioni territoriali avevano già limitato di molto la concessione dei permessi umanitari stringendo sempre di più la cinghia a partire da ottobre. Ma la quasi totalità delle domande esaminate sono state presentate prima, visto che le attese medie prima della valutazione delle singole posisioni è di circa un anno.

Il pronunciamento della prima sezione civile della Cassazione rischia di provocare una pioggia di ricorsi, A questo punto le nuove norme, che di fatto hanno abolito l’umanitaria, andranno applicate solo alle richieste ( che sono un numero residuale visto che nel frattempo gli sbarchi sono diminuiti del 90 per cento) delle persone sbarcate dopo ottobre.


Esaminando il ricorso di un migrante, fuggito dal suo paese per motivi economici e per contrasti con i suoi genitori, che si è visto respingere la richiesta di protezione umanitariaca, la Cassazione ha scritto che “La normativa introdotta con il dl n.113 del 2018, convertito nella legge n.132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno – è il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte – non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione”.

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